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La patente nautica è richiesta nei seguenti casi:
Patenti e distanze di navigazione Ancora una volta richiamiamo l'attenzione del lettore sul fatto che, in virtù delle nuove normative, per la patente e per le dotazioni di sicurezza, vige il principio della navigazione in relazione alla distanza dalla costa, cioè il tipo di patente da possedere non è riferito all'abilitazione dell'unità sulla quale ci si trova, ma alla effettiva distanza in cui si va effettivamente a navigare, fermo restando che nessun mezzo a motore può essere condotto senza patente quando la potenza massima supera i 30 KW ecc., anche a se la distanza è inferiore ai 300 metri dalla costa. Per tali motivi, al momento di un eventuale controllo, si deve dimostrare soltanto di essere in possesso della patente necessaria per la navigazione effettivamente svolta, anche se la barca è abilitata per distanze maggiori. La normativa ha anche recepito alcuni principi stabiliti da sentenze della magistratura: è possibile, infatti, condurre un'unità con licenza di navigazione senza limiti anche con la patente inferiore, cioè entro 12 miglia, a condizione però che non si supera tale limite; al timone può esservi anche una persona non in possesso di abilitazione o di abilitazione inadeguata, ma a bordo deve esservi un'altra persona munita di patente per la navigazione in corso, che ha la responsabilità della condotta e della direzione nautica dell'unità. Per completare il quadro normativo delle patenti devono essere ancora emanati i decreti relativi ai programmi di esame per conseguire le abilitazioni al comando di navi e imbarcazioni da diporto; nel frattempo restano validi i vecchi programmi. Infine, altra innovazione molto importante, riguarda l'immediato rilascio della patente una volta superate le prove d'esame. Tipi di patente vela e motore (insieme), limitazione al solo motore In relazione alla distanza dalla costa, le patenti sono di tre tipi: a)entro 12 miglia dalla costa; b)senza alcun limite;c)per navi da diporto. Le unità a motore e quelle a vela con m.a. e i motovelieri, hanno perduto il regime giuridico che le caratterizzavano. Con la riforma della nautica non esiste più la distinzione delle unità da diporto in relazione al mezzo di propulsione. La patente nautica è unica e abilita al comando delle unità da diporto (fino a 24 metri) a vela, a vela con motore ausiliario e a motore. A richiesta, la patente può essere limitata al solo comando di unità a motore entro sei miglia dalla costa o senza limiti. Poiché il programma teorico d'esame è comune, il velista col solo esame pratico acquisisce entrambe le abilitazioni (vela e motore). Coloro che hanno conseguito la patente limitata (solo motore), possono estendere l'abilitazione anche alla navigazione a vela, sostenendo soltanto la prova pratica d'esame. Ciò vale sia per le patenti entro 12 miglia dalla costa che senza limiti. Se, invece, si vorrà conseguire la patente superiore, cioè da entro 12 miglia a senza limiti, si dovrà sostenere un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma di esame della patente già conseguita. Chi ha conseguito la patente per navi da diporto (unità superiori a 24 m.), può comandare anche le unità da diporto di lunghezza inferiore, a vela e a motore, comprese quelle a vela con motore ausiliario. Per conseguire la patente per navi da diporto, è necessario il possesso, da almeno tre anni, dell'abilitazione alla navigazione senza alcun limite (a vela e a motore). Vecchie patenti da 6 a 12 mg I possessori di patenti nautiche, che abilitano a navigare entro 6 miglia dalla costa, sia a motore che vela con motore ausiliario, possono comandare unità da diporto fino a 12 miglia senza dover espletare alcuna formalità amministrativa. Le vecchie patenti verranno sostituite in occasione della prima convalida. Età richiesta Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18 anni, mentre per le unità conducibili senza patente le età minime sono le seguenti:
Per le navi non è richiesta un'età minima ma bisogna possedere la patente nautica senza limiti (a vela e a motore) da almeno tre anni Si prescinde dall'età per coloro che partecipano ai corsi delle scuole delle federazioni sportive e della Lega Navale Italiana, o ad allenamenti e attività agonistica, a condizione che dette attività si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e a terzi. |